Ordinanza n. 408/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 408

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI 

- Prof.  Francesco GUIZZI 

- Prof.  Cesare MIRABELLI 

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof.  Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Prof.  Guido NEPPI MODONA 

- Prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.  Annibale MARINI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con due ordinanze emesse il 4 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sui ricorsi proposti da Angelo Zito ed altri e da Emanuele Zammito ed altri contro l’Università degli Studi di Palermo ed altro, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Visti gli atti di costituzione di Angelo Zito e di Emanuele Zammito nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

 uditi l’Avvocato Fausto Buccellato per Angelo Zito e, con l’Avvocato Giuseppe Spataro, per Emanuele Zammito e l’Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 Ritenuto che con due ordinanze di rimessione, di analogo tenore, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, per violazione del principio di riserva relativa di legge e degli artt. 33 e 34 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), il quale ha attribuito al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi universitari e, in particolare, ai corsi di diploma universitario in tecnica sociale e in tecnica pubblicitaria;

che il giudice rimettente ritiene la questione rilevante, perché la norma denunciata risulta espressamente applicata dalle autorità universitarie nell’adozione dei provvedimenti impugnati;

 che, secondo le ordinanze di rimessione, la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi di incostituzionalità della norma esaminata, in quanto il tenore della disposizione è tale da far ritenere che essa abbia attribuito al Ministro un potere astrattamente riferibile sia a ipotesi nelle quali altre norme legislative indichino i necessari “limiti sostanziali” per l’esercizio del potere regolamentare, quali quelle in concreto individuate dalla Corte, sia a ipotesi nelle quali la limitazione all’accesso derivi in via diretta ed esclusiva dallo stesso provvedimento ministeriale;

 che per molti corsi di laurea o di diploma in concreto sottoposti a limitazioni nell’accesso, quali quelli oggetto dei giudizi innanzi ai giudici rimettenti, non sussiste nell’ordinamento alcuna altra norma legislativa che possa giustificare l’istituzione del numero chiuso;

 che in entrambi i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza della questione;

 che si sono costituite le parti private, ricorrenti nei giudizi principali, chiedendo l’accoglimento della questione medesima.

 Considerato che le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

 che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque dagli atenei;

 che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l’incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità;

 che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 riuniti i giudizi,

 ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.